Art. 20.
(Misure premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni provinciali e comunali).

      1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 15 per cento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è riservata ai partiti e movimenti politici, liste o gruppi di candidati che nelle consultazioni elettorali provinciali e comunali abbiano riportato almeno il 40 per cento di donne tra i rispettivi candidati eletti, a titolo di contributo totale o parziale delle spese sostenute per la campagna elettorale.
      2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità, adottato entro il 31 marzo, sono annualmente determinati i criteri di determinazione degli importi e le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo, con riferimento alle consultazioni elettorali svolte nell'anno solare precedente.

 

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